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Nuove regole per le Startup innovative con il Decreto Semplificazioni

14 Marzo 2019 | Di |

All’articolo 3, i commi 1-sexies e 1-septies modificano la disciplina delle Start-up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi a carico di tali categorie di imprese e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse dalle norme vigenti.

In particolare il comma 1-sexies dell’articolo 3 modifica la disciplina delle Start-up innovative e degli incubatori certificati, di cui al decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, con le modifiche in esame:

– viene abrogato il comma 14 dell’articolo 25 del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, così eliminando l’obbligo, per la Start-up innovativa e l’incubatore certificato, di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del Registro delle imprese le informazioni richieste dalla legge ai fini dell’iscrizione nella medesima sezione speciale (indicate, rispettivamente, nei commi 12 e 13).

– viene novellato il comma 15, consentendo al rappresentante legale della Start-up innovativa o dell’incubatore certificato di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi non solo entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto dalle norme vigenti), ma anche entro il termine di 7 mesi, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (ai sensi del comma secondo dell’art. 2364 c.c.);

– viene inserito il comma 17-bis, che consente alla Start-up innovativa e all’incubatore certificato di inserire le informazioni necessarie nella apposita piattaforma informatica startup.registroimprese.it, in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai ni di condivisione delle stesse.

Il comma 1-septies novella l’art. 4 del D.L. 3/2015, convertito dalla L. 33/2015, relativo alle PMI innovative, con disposizioni simmetriche a quelle introdotte dal precedente comma 1-sexies per le Start-up innovative, volte nel complesso a snellire gli adempimenti a carico di dette categorie di imprese. In particolare, con le modifiche in esame:

– novellando il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, si consente al rappresentante legale delle PMI innovative di attestare, con dichiarazione depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto), così come entro il termine di 7 mesi, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società (come previsto dal comma secondo dell’art. 2364 c.c.);

– con l’inserimento del comma 6-bis all’articolo 4), si consente al la PMI innovativa di inserire le informazioni necessarie nella piattaforma informatica startup.registroimpre- se.it in sede di iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno in corrispondenza del deposito dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse informazioni ai sensi del comma 2.